Art. 102

Art. 102

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri impongono l’obbligo del segreto d’ufficio a carico di tutti coloro che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché a carico dei revisori o degli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti. Quest’obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell’esercizio delle proprie funzioni, non siano divulgate a persone o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM, le società di gestione e i depositari («imprese che concorrono all’attività dell’OICVM»), non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale. Tuttavia, qualora un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività siano stati dichiarati falliti o un tribunale ne abbia ordinato la liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati nei tentativi di salvataggio possono essere rivelate nell’ambito di procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. 2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti degli Stati membri si scambino informazioni ai sensi della presente direttiva e delle altre normative comunitarie applicabili agli OICVM o alle imprese che concorrono alla loro attività. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio sancito al paragrafo 1. Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro consenso. 3.   Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi stabiliti al paragrafo 5 del presente articolo e all’, paragrafo 1, solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio di informazioni è destinato all’esercizio dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso. 4.   Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 1 o 2, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse nell’esercizio delle proprie funzioni soltanto ai seguenti scopi: a) per verificare l’adempimento delle condizioni a cui è soggetto l’accesso all’attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività e per facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività e procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo; b) per imporre sanzioni; c) nell’ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione delle autorità competenti; nonché d) nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell’, paragrafo 2. 5.   I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni nell’ambito di uno Stato membro o tra Stati membri ove tale scambio debba avere luogo tra l’autorità competente e: a) le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione o altri istituti finanziari o le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari; b) gli organi che intervengono nella liquidazione o nel fallimento degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività, o gli organi che intervengono in procedure analoghe; o c) i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento o di altri istituti finanziari. In particolare i paragrafi 1 e 4 non ostano all’esercizio da parte delle summenzionate autorità competenti delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni. Le informazioni scambiate a norma del primo comma sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.
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