Art. 100
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri assicurano l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di compensazione per la risoluzione extragiudiziale di controversie instaurate dai consumatori relative all’attività degli OICVM, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti.
2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni legislative o regolamentari che impediscano agli organismi di cui al paragrafo 1 di collaborare efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere.
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