Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita, l’immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti gli elementi e le caratteristiche di cui all’, paragrafo 1, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a VI.
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