Art. 4
In vigore dal 13 lug 2009
Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato membro giudicano se sul prototipo modificato debbano essere effettuate nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.
Storico versioni
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