Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II.
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