Art. 5
In vigore dal 13 lug 2009
Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell’allegato VII, compilato per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.
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