Art. 5
Autorità di regolamentazione competente
In vigore dal 25 giu 2009
Autorità di regolamentazione competente
1. Gli Stati membri istituiscono e forniscono i mezzi a un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
2. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all’, paragrafo 1, attribuendo la debita priorità alla sicurezza. Ciò comprende i poteri e le risorse per:
a)
richiedere al titolare della licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare e ai termini della pertinente licenza;
b)
richiedere la dimostrazione di detta conformità, comprese le prescrizioni previste all’, paragrafi da 2 a 5;
c)
verificare tale conformità mediante valutazioni e ispezioni regolatorie; e
d)
procedere ad azioni di garanzia dell’esecuzione regolatoria, compresa la sospensione dell’esercizio di un impianto nucleare in conformità delle condizioni definite nel quadro nazionale di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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