Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 giu 2009
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile che operi in base a licenza rilasciata ai sensi dell’, paragrafo 4, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa. 2.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino misure di sicurezza più rigorose nel settore da essa contemplato, in conformità del diritto comunitario. 3.   La presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la direttiva 96/29/Euratom.
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