Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 giu 2009
1.   Se del caso, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 giugno 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo. Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, escluse quelle identificate nella parte B dell’iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della stessa, o possa accedervi. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo o come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014; o b) nel caso di un prodotto contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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