Art. 7

Art. 7

In vigore dal 18 giu 2009
1.   La denominazione di vendita delle acque minerali naturali è «acqua minerale naturale» ovvero, se si tratta di un’acqua minerale naturale effervescente quale definita all’allegato I, parte III, a seconda dei casi, «acqua minerale naturale naturalmente gassata», «acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente», «acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica». La denominazione di vendita delle acque minerali naturali sottoposte a uno dei trattamenti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), è completata, secondo il caso, dalle menzioni «totalmente degassata» o «parzialmente degassata». 2.   Le etichette delle acque minerali naturali recano anche le seguenti informazioni obbligatorie: a) l’indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici; b) il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa; c) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c). 3.   Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito alle informazioni sui trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali.
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