Art. 11

Art. 11

In vigore dal 18 giu 2009
1.   Qualsiasi Stato membro, qualora abbia circostanziati motivi per ritenere che un’acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può temporaneamente sospendere o limitare, nel proprio territorio, la commercializzazione di tale prodotto. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della decisione. 2.   Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione, lo Stato membro che ha riconosciuto detta acqua fornisce tutte le informazioni pertinenti relative al riconoscimento della stessa, nonché i risultati dei controlli periodici. 3.   La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 nell’ambito del comitato permanente di cui all’, paragrafo 1, esprime senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso. 4.   Se la Commissione ritiene che siano necessarie modifiche alla presente direttiva per garantire la protezione della salute pubblica, essa adotta tali modifiche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 3. Lo Stato membro che abbia eventualmente adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione delle modifiche medesime.
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