Art. 9 · Fattispecie di reato

Art. 9

Fattispecie di reato

In vigore dal 18 giu 2009
Fattispecie di reato 1.   Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all’, se intenzionale, costituisca reato in ciascuno dei seguenti casi, come previsto dalla legislazione nazionale: a) la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente; b) la violazione riguarda l’impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; c) la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento; d) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani; e) la violazione riguarda l’assunzione illegale di un minore. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano perseguibili penalmente l’istigazione, il favoreggiamento e la complicità a commettere intenzionalmente gli atti di cui all’.
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