Art. 4 · Obblighi dei datori di lavoro

Art. 4

Obblighi dei datori di lavoro

In vigore dal 18 giu 2009
Obblighi dei datori di lavoro 1.   Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro: a) a chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l’impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido, o un’altra autorizzazione di soggiorno; b) a tenere, almeno per la durata dell’impiego, una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di un’eventuale ispezione; c) a informare, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell’inizio dell’impiego di un cittadino di un paese terzo. 2.   Gli Stati membri possono prevedere una procedura semplificata di notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera c) laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l’impiego sia a fini privati. Gli Stati membri possono prevedere che la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia richiesta qualora al lavoratore sia stato accordato uno status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (11). 3.   Gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro che hanno assolto gli obblighi di cui al paragrafo 1 non siano ritenuti responsabili di una violazione del divieto di cui all’ tranne nel caso in cui i datori di lavoro fossero a conoscenza del fatto che il documento presentato come permesso di soggiorno valido o altra autorizzazione di soggiorno era falso.
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