Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 giu 2009
Definizioni Ai fini specifici della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a)   «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1 del trattato, né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all’, paragrafo 5 del codice frontiere Schengen; b)   «cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare»: un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro; c)   «lavoro»: l’esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto o sotto la direzione o la supervisione di un datore di lavoro; d)   «lavoro illegale»: l’impiego di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare; e)   «datore di lavoro»: qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico, comprese le agenzie interinali, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l’impiego; f)   «subappaltatore»: qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico cui è affidata l’esecuzione di una parte o dell’insieme degli obblighi di un contratto già stipulato; g)   «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche; h)   «agenzia interinale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarle presso imprese utilizzatrici affinché vi prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse; i)   «condizioni lavorative di particolare sfruttamento»: condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana; j)   «retribuzione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»: il salario o trattamento e tutti gli altri vantaggi, in contanti o in natura, pagati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo e che è equivalente a quello di cui beneficerebbero lavoratori analoghi in un rapporto di lavoro legale.
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