Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 giu 2009
Definizioni
Ai fini specifici della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1 del trattato, né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all’, paragrafo 5 del codice frontiere Schengen;
b) «cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare»: un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;
c) «lavoro»: l’esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto o sotto la direzione o la supervisione di un datore di lavoro;
d) «lavoro illegale»: l’impiego di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare;
e) «datore di lavoro»: qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico, comprese le agenzie interinali, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l’impiego;
f) «subappaltatore»: qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico cui è affidata l’esecuzione di una parte o dell’insieme degli obblighi di un contratto già stipulato;
g) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
h) «agenzia interinale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarle presso imprese utilizzatrici affinché vi prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;
i) «condizioni lavorative di particolare sfruttamento»: condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana;
j) «retribuzione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»: il salario o trattamento e tutti gli altri vantaggi, in contanti o in natura, pagati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo e che è equivalente a quello di cui beneficerebbero lavoratori analoghi in un rapporto di lavoro legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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