Art. 16
Relazioni
In vigore dal 18 giu 2009
Relazioni
1. Entro il 20 luglio 2014, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente, ove appropriato, proposte di modifica degli . Nella relazione la Commissione esamina in particolare l’attuazione da parte degli Stati membri dell’, paragrafi 2 e 5.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie all’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1. Le informazioni comprendono il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell’, paragrafo 1, le misure applicate a norma dell’ e, per quanto possibile, le misure adottate ai sensi degli .
Storico versioni
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