Art. 14
Ispezioni
In vigore dal 18 giu 2009
Ispezioni
1. Gli Stati membri garantiscono che siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio ai fini del controllo dell’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali ispezioni si basano anzitutto su una valutazione dei rischi effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri.
2. Al fine di rendere più efficaci le ispezioni, gli Stati membri, sulla base di una valutazione dei rischi, identificano periodicamente i settori di attività in cui si concentra nel loro territorio l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Relativamente a ciascuno di tali settori, gli Stati membri, entro il 1o luglio di ogni anno, notificano alla Commissione il numero di ispezioni effettuate l’anno precedente, espresso come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore, e ne riferiscono i risultati.
Storico versioni
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