Art. 12
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
In vigore dal 18 giu 2009
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell’ sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possano comprendere misure quali quelle di cui all’.
Gli Stati membri possono decidere di rendere pubblico un elenco di datori di lavoro aventi personalità giuridica e dichiarati responsabili del reato di cui all’.
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