Art. 10
Sanzioni penali
In vigore dal 18 giu 2009
Sanzioni penali
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che commettono il reato di cui all’ siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. A meno che ciò non sia precluso dai principi generali del diritto, le sanzioni penali di cui al presente articolo possono essere applicate ai sensi della legislazione nazionale fatte salve altre sanzioni o misure di natura non penale,, e possono essere accompagnate dalla pubblicazione della decisione giudiziaria pertinente al caso.
Storico versioni
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