Art. 9 · Identificazione degli operatori economici

Art. 9

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 18 giu 2009
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un giocattolo. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.
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