Art. 8 · Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

Art. 8

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

In vigore dal 18 giu 2009
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.
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