Art. 53
Periodi transitori
In vigore dal 18 giu 2009
Periodi transitori
1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi alla direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato entro il 20 luglio 2011.
2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli che sono conformi ai requisiti della presente direttiva, con l’eccezione dei requisiti di cui all’allegato II, parte III, purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui all’allegato II, parte 3 della direttiva 88/378/CEE e siano stati immessi sul mercato entro il 20 luglio 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:48:oj#art-53