Art. 51
Sanzioni
In vigore dal 18 giu 2009
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni, comprese le sanzioni penali per le infrazioni gravi, da irrogare agli operatori economici in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.
Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere aggravate se l’operatore economico interessato ha precedentemente commesso un’analoga violazione delle disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 20 luglio 2011 e notificano senza indugio ogni loro successiva modificazione.
Storico versioni
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