Art. 50 · Motivazione delle misure

Art. 50

Motivazione delle misure

In vigore dal 18 giu 2009
Motivazione delle misure Tutte le misure adottate a norma delle presente direttiva allo scopo di vietare o limitare l’immissione sul mercato di un giocattolo, o di ritirarlo o richiamarlo dal mercato,devono recare l’esatta indicazione della motivazione. Tali misure sono notificate senza indugio alla parte interessata, con l’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione, nonché dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.
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