Art. 45 · Non conformità formale

Art. 45

Non conformità formale

In vigore dal 18 giu 2009
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ o dell’; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) non è stata compilata la dichiarazione CE di conformità; d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione CE di conformità; e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del giocattolo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:48:oj#art-45