Art. 45
Non conformità formale
In vigore dal 18 giu 2009
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ o dell’;
b)
la marcatura CE non è stata apposta;
c)
non è stata compilata la dichiarazione CE di conformità;
d)
non è stata compilata correttamente la dichiarazione CE di conformità;
e)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del giocattolo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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