Art. 44 · Scambio di informazioni — Sistema comunitario di informazione rapida

Art. 44

Scambio di informazioni — Sistema comunitario di informazione rapida

In vigore dal 18 giu 2009
Scambio di informazioni — Sistema comunitario di informazione rapida Se le misure di cui all’, paragrafo 4, sono tali da richiedere, a norma dell’ del regolamento (CE) n 765/2008 la notifica attraverso il Sistema comunitario di scambio rapido di informazione, non è necessario che esse siano oggetto di una notifica distinta ai sensi dell’, paragrafo 4, della presente direttiva purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la notifica attraverso il Sistema comunitario di scambio rapido di informazione indica che la notifica delle misure è prescritta anche dalla presente direttiva; b) la documentazione probatoria di cui all’, paragrafo 5, è allegata alla notifica effettuata attraverso il Sistema comunitario di scambio rapido di informazione.
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