Art. 16
Principi generali della marcatura CE
In vigore dal 18 giu 2009
Principi generali della marcatura CE
1. I giocattoli resi disponibili sul mercato recano la marcatura CE.
2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’ del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Gli Stati membri presumono la conformità del giocattolo recante la marcatura CE con la presente direttiva.
4. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi alla presente direttiva possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un’indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme alla presente direttiva e che non saranno messi a disposizione nella Comunità prima di essere resi conformi.
Storico versioni
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