Art. 16 · Principi generali della marcatura CE

Art. 16

Principi generali della marcatura CE

In vigore dal 18 giu 2009
Principi generali della marcatura CE 1.   I giocattoli resi disponibili sul mercato recano la marcatura CE. 2.   La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’ del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   Gli Stati membri presumono la conformità del giocattolo recante la marcatura CE con la presente direttiva. 4.   I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi alla presente direttiva possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un’indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme alla presente direttiva e che non saranno messi a disposizione nella Comunità prima di essere resi conformi.
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