Art. 14 · Obiezione formale a una norma armonizzata

Art. 14

Obiezione formale a una norma armonizzata

In vigore dal 18 giu 2009
Obiezione formale a una norma armonizzata 1.   Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che contempla e che sono stabilite dall’ e dall’allegato II, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall’ della direttiva 98/34/CE, presentando le proprie motivazioni. Il comitato, previa consultazione dei competenti organismi di normalizzazione europei, esprime senza indugio il suo parere. 2.   Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare il riferimento alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   La Commissione informa l’organismo di normalizzazione europeo interessato e, all’occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.
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