Art. 4 · Obblighi posteriori all’introduzione

Art. 4

Obblighi posteriori all’introduzione

In vigore dal 25 mag 2009
Obblighi posteriori all’introduzione I veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo introdotti non possono essere ceduti, dati in locazione o prestati durante i dodici mesi successivi alla loro introduzione in esenzione, salvo in casi debitamente giustificati e riconosciuti come tali dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
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