Art. 10

Art. 10

In vigore dal 25 mag 2009
In deroga all’, paragrafi 2 e 3, all’ e all’, paragrafo 2, ma fatte salve le altre disposizioni contenute negli , qualunque privato che acquisisca per via successoria (mortis causa) la proprietà o l’usufrutto di beni personali del «de cuius», situati in uno Stato membro, può introdurre tali beni in esenzione dalle imposte di cui all’, paragrafo 1 in un altro Stato membro in cui ha una residenza, alle seguenti condizioni: a) il privato deve presentare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione un attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente dello Stato membro di provenienza, comprovante l’acquisizione per via successoria dei beni introdotti; b) l’introduzione deve essere effettuata entro due anni a decorrere dall’immissione nel possesso di tali beni.
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