Art. 8
Motivi di rifiuto
In vigore dal 25 mag 2009
Motivi di rifiuto
1. Gli Stati membri rifiutano la domanda di Carta blu UE se il richiedente non soddisfa le condizioni previste all’ o se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero siano stati falsificati o manomessi.
2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE e nel vagliare i rinnovi o le autorizzazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2 durante i primi due anni di legale occupazione del titolare di una Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.
Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da forza lavoro nazionale o comunitaria, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge nazionale o comunitaria, ovvero da residenti comunitari di lungo periodo che desiderano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.
3. La domanda di Carta blu UE può inoltre essere considerata irricevibile sulla base dell’.
4. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine.
5. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di Carta blu UE se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.
Storico versioni
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