Art. 7 · Carta blu UE

Art. 7

Carta blu UE

In vigore dal 25 mag 2009
Carta blu UE 1.   La Carta blu UE viene rilasciata al cittadino di un Stato terzo che ne abbia fatto richiesta, rispetti i requisiti di cui all’ e abbia ottenuto, a norma dell’, una decisione positiva delle autorità competenti. Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo nell’ottenimento dei visti necessari. 2.   Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è compreso tra uno e quattro anni. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a tale periodo, la Carta blu UE è rilasciata o rinnovata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. 3.   La Carta blu UE è rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Conformemente alla lettera a), punto 7.5-9 dell’allegato di tale regolamento, gli Stati membri indicano sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva. Nella rubrica «tipo di permesso» nel permesso di soggiorno, gli Stati membri indicano «Carta blu UE». 4.   Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare: a) ad entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE; b) a far valere i diritti riconosciuti dalla presente direttiva.
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