Art. 5
Criteri di ammissione
In vigore dal 25 mag 2009
Criteri di ammissione
1. Fatto salvo l’, paragrafo 1, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso quale titolare di una carta blu EU a norma della presente direttiva:
a)
presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno un anno nello Stato membro interessato;
b)
presenta un documento attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro secondo la legge nazionale;
c)
per le professioni non regolamentate, presenta i documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l’attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro disciplinati dalla legge nazionale;
d)
esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legge nazionale la domanda di visto o il visto, se richiesto, e la prova del possesso di un permesso di soggiorno valido o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, se del caso. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata iniziale del permesso di soggiorno;
e)
dimostra di disporre o, se previsto dalla legge nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso;
f)
non è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.
2. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire il proprio indirizzo sul territorio dello Stato membro interessato.
3. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, lo stipendio annuale lordo come ricavato dallo stipendio mensile o annuale specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro, non è inferiore alla relativa soglia salariale definita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri, il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato.
4. Nell’attuare il paragrafo 3, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi o dagli usi nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati.
5. In deroga al paragrafo 3, e per l’occupazione in professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della ISCO, la soglia salariale può corrispondere almeno a 1,2 volte del salario medio annuale lordo nello Stato membro interessato. In tal caso, lo Stato membro in questione comunica ogni anno alla Commissione l’elenco delle professioni per le quali è stata decisa una deroga.
6. Il presente articolo fa salvi i contratti collettivi o gli usi applicabili nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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