Art. 4 · Disposizioni più favorevoli

Art. 4

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 25 mag 2009
Disposizioni più favorevoli 1.   La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli: a) del diritto comunitario, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi; b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. 2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto alle disposizioni seguenti della direttiva stessa: a) , paragrafo 3, in applicazione dell’; b) , , paragrafo 1, seconda frase; , paragrafo 2; e , paragrafo 4.
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