Art. 4
Disposizioni più favorevoli
In vigore dal 25 mag 2009
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:
a)
del diritto comunitario, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi;
b)
di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto alle disposizioni seguenti della direttiva stessa:
a)
, paragrafo 3, in applicazione dell’;
b)
, , paragrafo 1, seconda frase; , paragrafo 2; e , paragrafo 4.
Storico versioni
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