Art. 21
Relazioni
In vigore dal 25 mag 2009
Relazioni
Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 19 giugno 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare in merito alla valutazione dell’impatto degli , paragrafo 4, 5 e 18 e propone, nel caso, le modifiche ritenute necessarie.
La Commissione valuta in particolare la pertinenza della soglia salariale di cui all’ e delle deroghe previste in tale articolo, tenuto conto, fra l’altro, della diversità delle situazioni economiche, settoriali e geografiche negli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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