Art. 18
Condizioni
In vigore dal 25 mag 2009
Condizioni
1. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro quale titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari possono spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un’attività lavorativa altamente qualificata, alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Quanto prima ed in ogni caso entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE e/o il suo datore di lavoro presenta domanda di rilascio di Carta blu UE alle autorità competenti di tale Stato membro insieme a tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all’ per il secondo Stato membro. Il secondo Stato membro può decidere, in conformità al diritto nazionale, di non consentire al richiedente di lavorare finché una decisione positiva sulla domanda non sia presa dalla propria autorità competente.
3. La domanda può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.
4. In conformità alle procedure di cui all’, il secondo Stato membro esamina la domanda e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:
a)
rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il richiedente a soggiornare nel suo territorio per svolgere un lavoro altamente qualificato, laddove siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 7 a 14; oppure
b)
rifiutare il rilascio di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, laddove non siano rispettate le condizioni del presente articolo. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell’esame della domanda. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all’.
5. Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura, gli Stati membri possono rilasciare, se richiesto dalla legislazione nazionale, un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un’autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda.
6. Il richiedente e/o il suo datore di lavoro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro e alla riammissione del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari, incluse le spese a carico dei fondi pubblici, se del caso, a norma del paragrafo 4, lettera b).
7. In applicazione del presente articolo, gli Stati membri possono continuare ad applicare quote di ammissione di cui all’.
8. A partire dalla seconda volta in cui un titolare di Carta blu UE, e se del caso, i suoi familiari, si avvalgono della possibilità di spostarsi in un altro Stato membro a norma del presente capo, per «primo Stato membro» si intende lo Stato membro da cui la persona interessata si sposta e per «secondo Stato membro» lo Stato membro in cui essa chiede di soggiornare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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