Art. 14 · Parità di trattamento

Art. 14

Parità di trattamento

In vigore dal 25 mag 2009
Parità di trattamento 1.   I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu per quanto concerne: a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro; b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; c) l’istruzione e la formazione professionale; d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; e) le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Le disposizioni particolari che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 859/2003, si applicano di conseguenza; f) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, il pagamento di importi collegati alle pensioni legali di vecchiaia, in base all’aliquota applicata secondo la legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori in caso di trasferimento in un paese terzo; g) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, comprese le procedure per l’ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d’informazione e consulenza forniti dai centri per l’impiego; h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti previsti dalla legge nazionale. 2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c), e g), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento, per quanto concerne le borse e i prestiti di studio e di mantenimento nonché altre sovvenzioni e prestiti concernenti l’istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale, e le procedure per l’ottenimento di un alloggio. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c): a) l’accesso all’università e all’istruzione post-secondaria può essere subordinato a specifici requisiti in conformità alla legge nazionale; b) lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il titolare di Carta blue UE, o il familiare per cui è richiesta la prestazione, abbia eletto domicilio o risieda abitualmente nel suo territorio. Il paragrafo 1, lettera g), fa salva l’autonomia contrattuale in conformità della legge comunitaria e nazionale. 3.   Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE a norma dell’. 4.   Se il titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell’ e non è ancora stata presa una decisione positiva sul rilascio della Carta blu UE, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento ai settori elencati al paragrafo 1, a eccezione delle lettere b), e d). Se, durante tale periodo, gli Stati membri autorizzano il richiedente a lavorare, è concessa la parità di trattamento con i cittadini del secondo Stato membro in tutti i settori di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:50:oj#art-14