Art. 12 · Accesso al mercato del lavoro

Art. 12

Accesso al mercato del lavoro

In vigore dal 25 mag 2009
Accesso al mercato del lavoro 1.   Per i primi due anni di occupazione legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività retribuite conformi alle condizioni di ammissione previste all’. Dopo i primi due anni, gli Stati membri possono concedere alle persone interessate lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso al lavoro altamente qualificato. 2.   I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni di occupazione legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, sono soggetti all’autorizzazione scritta preliminare delle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità alle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all’, paragrafo 1. Eventuali modifiche che incidono sulle condizioni di ammissione sono soggette a comunicazione preventiva o, se previsto dalla legge nazionale, ad autorizzazione preliminare. A seguito dei primi due anni, laddove lo Stato membro interessato non si avvalga della possibilità prevista al paragrafo 1 in relazione alla parità di trattamento, la persona interessata comunica, in conformità alle procedure nazionali, alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna gli eventuali cambiamenti che incidono sulle condizioni di cui all’. 3.   Gli Stati membri possono limitare l’accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale, una partecipazione all’esercizio dell’autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, nonché qualora, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, tali attività siano riservate ai cittadini nazionali. 4.   Gli Stati membri possono limitare l’accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del SEE. 5.   Il presente articolo si applica fatto salvo il principio della preferenza comunitaria enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini degli Stati membri interessati all’accesso al mercato del lavoro.
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