Art. 11 · Garanzie procedurali

Art. 11

Garanzie procedurali

In vigore dal 25 mag 2009
Garanzie procedurali 1.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda completa della Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla legge nazionale dello Stato membro interessato, quanto prima e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda. La legge nazionale dello Stato membro interessato disciplina le conseguenze della mancata adozione di una decisione entro la scadenza del termine indicato nel primo comma. 2.   Laddove le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto le informazioni o i documenti supplementari richiesti. Se questi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta. 3.   Qualsiasi decisione che respinga la domanda per una Carta blu UE, che disponga il mancato rinnovo o la revoca della stessa, è notificata per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità alle procedure di notifica previste dalla legge nazionale in questione; tale decisione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente alla legge nazionale. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può avvalersi l’interessato nonché i termini entro cui proporli.
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