Art. 10 · Domande di ammissione

Art. 10

Domande di ammissione

In vigore dal 25 mag 2009
Domande di ammissione 1.   Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino del paese terzo interessato e/o dal suo datore di lavoro. 2.   La domanda è presa in considerazione ed esaminata sia quando il cittadino del paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso, sia quando già soggiorna in tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono accettare, conformemente alle rispettive leggi nazionali, una domanda presentata ancorché il cittadino del paese terzo interessato non possieda un permesso di soggiorno valido, ma sia legalmente presente sul loro territorio. 4.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la domanda possa essere unicamente presentata dal di fuori del proprio territorio, a condizione che siffatta limitazione, con riguardo a tutti i cittadini di paesi terzi ovvero a categorie specifiche di cittadini di paesi terzi, sia già stabilita dalla legge nazionale vigente al momento dell’adozione della presente direttiva.
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