Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 mag 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «convenzioni internazionali»: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS del 1974), come modificata, e la convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche;
b) «codice sulla stabilità a nave integra»: il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749(18) dell'assemblea dell'IMO del 4 novembre 1993, come modificata;
c) «codice per le unità veloci (HSC Code)»: il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, di volta in volta in vigore;
d) «GMDSS»: il Sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della convenzione SOLAS del 1974, come modificata;
e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;
f) «nave ro/ro da passeggeri»: una nave che trasporti più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;
g) «unità veloce da passeggeri»: un'unità veloce come definita alla regola X/1 della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, che trasporti più di dodici passeggeri ad eccezione delle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D quando:
i)
il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di 500 m3,
ii)
la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci, sia inferiore ai 20 nodi;
h) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione al 1o luglio 1998 o in data successiva. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:
i)
ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
ii)
ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno 50 tonnellate o dell'1 % della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
i) «nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;
j) «età»: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;
k) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
i)
il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi,
ii)
un bambino di età inferiore a un anno;
l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti definita, il 96 % della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85 % della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del diritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza è maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;
m) «altezza di prora»: l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;
n) «nave con ponte completo»: una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie.
Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;
o) «viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;
p) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;
q) «tratto di mare»: un tratto così come definito in base all', paragrafo 2.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni di «tratto di mare» riportate nella regola 2, capitolo IV, della convenzione SOLAS del 1974, come modificata;
r) «area portuale»: area non identificabile con un tratto di mare definito dagli Stati membri, che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;
s) «luogo di rifugio»: qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unità veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;
t) «amministrazione dello Stato di bandiera»: le autorità competenti dello Stato la cui bandiera la nave o unità veloce è autorizzata a battere;
u) «Stato ospite»: lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti una nave o un'unità veloce battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro effettua viaggi nazionali;
v) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto a norma dell' della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (13);
w) «miglio»: lunghezza equivalente a 1 852 metri,
x) «onda significativa»: l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza dell'onda più alta osservata in un determinato periodo;
y) «persona a mobilità ridotta»: le persone che abbiano una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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