Art. 10
Adattamenti
In vigore dal 6 mag 2009
Adattamenti
1. Gli elementi seguenti possono essere adattati per tenere conto dell’evoluzione della normativa a livello internazionale, in particolare in ambito IMO:
a)
le definizioni dell', lettere a), b), c), d) e v);
b)
le disposizioni relative alle procedure e alle linee guida applicabili alle visite di controllo di cui all';
c)
le disposizioni concernenti la convenzione SOLAS del 1974, come modificata, e il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci, compresi i successivi emendamenti, di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 4, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3;
d)
i riferimenti specifici alle «convenzioni internazionali» e alle risoluzioni dell'IMO di cui all', lettere g), m) e q), all', paragrafo 2, lettera a), all', paragrafo 1, lettere b) e c), all', paragrafo 2, lettera b), e all', paragrafo 3.
2. Gli allegati possono essere modificati in modo da:
a)
applicare ai fini della presente direttiva le modifiche apportate alle convenzioni internazionali;
b)
migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
4. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all' della presente direttiva possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell' del regolamento (CE) n. 2099/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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