Art. 2 · Modifiche alla direttiva 2002/47/CE

Art. 2

Modifiche alla direttiva 2002/47/CE

In vigore dal 6 mag 2009
Modifiche alla direttiva 2002/47/CE La direttiva 2002/47/CE è così modificata: 1) il considerando 9 è sostituito dal seguente: «(9) Per limitare le formalità amministrative gravanti sulle parti che utilizzano la garanzia finanziaria ai sensi della presente direttiva, l’unico requisito di perfezionamento che può essere imposto dal diritto nazionale su tale garanzia dovrebbe essere che essa sia sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest'ultimo, senza escludere tecniche di garanzia per cui al datore della garanzia sia consentito sostituire la garanzia o ritirare l’eccesso di garanzia. La presente direttiva non dovrebbe vietare agli Stati membri di prescrivere che un credito sia trasferito per mezzo di inserimento in un elenco di crediti.»; 2) Il considerando 20 è sostituito dal seguente: «(20) La presente direttiva non pregiudica l’operatività e gli effetti dei termini contrattuali degli strumenti finanziari o dei crediti forniti come garanzia finanziaria, quali i diritti, le obbligazioni e altre condizioni previsti nel regolamento di emissione di tali strumenti, ed ogni altro diritto, obbligazione e condizione che si applicano tra emittenti e detentori di tali strumenti o tra il debitore ed il creditore di tali crediti.»; 3) è inserito il considerando seguente: «(23) La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di imporre regole per assicurare l’efficacia dei contratti di garanzia finanziaria nei confronti di terzi per quanto riguarda i crediti.»; 4) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, Banche multilaterali di sviluppo, come definite dall’allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (*5), il Fondo monetario internazionale e la Banca europea degli investimenti; (*5)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;" b) al paragrafo 2, lettera c), i punti da i) a iv) sono sostituiti dai seguenti: «i) enti creditizi, come definiti dall’, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all’ della stessa direttiva; ii) un’impresa d’investimento come definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*6); iii) enti finanziari, come definiti dall’, punto 5), della direttiva 2006/48/CE; iv) imprese di assicurazione, come definite dall’, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva sull’assicurazione non-vita) (*7) e dall’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (*8); (*6)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1." (*7)   GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1." (*8)   GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.»;" c) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la garanzia finanziaria da fornire deve consistere in contante, strumenti finanziari o crediti,»; d) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «c) gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall’, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (*9), o una microimpresa o piccola impresa quale definita dall’ e dall’, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, riguardante la definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese (*10), salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all’, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva. (*9)   GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66." (*10)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;" e) il paragrafo 5 è così modificato: i) al secondo comma è aggiunta la frase seguente: «Per i crediti, l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia è sufficiente ad individuare il credito ed a provare tra le parti la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria.»; ii) dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente: «Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono disporre che l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia sia sufficiente anche a individuare il credito e a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria nei confronti del debitore/o di terze parti.»; 5) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) “contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà”: un contratto, inclusi i contratti di pronti contro termine, con il quale il datore della garanzia trasferisce la piena proprietà, o la piena titolarità, della garanzia finanziaria al beneficiario di quest’ultima allo scopo di assicurare l’esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite o di assisterle in altro modo; c) “contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale”: un contratto in forza del quale il datore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna conservando la proprietà o la piena titolarità di quest’ultima quando il diritto di garanzia è costituito;»; ii) è aggiunta la lettera seguente: «o) “crediti”: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell’, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all’ della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito.»; b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Il diritto in favore del datore della garanzia di sostituire o di ritirare la garanzia finanziaria in eccesso, o nel caso dei crediti, il diritto di raccogliere i proventi fino a ulteriore comunicazione, non pregiudica la garanzia finanziaria fornita al beneficiario della garanzia di cui alla presente direttiva.»; 6) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti: «Fatto salvo l’, paragrafo 5, quando i crediti vengono forniti come garanzia finanziaria, gli Stati membri non prescrivono che la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l’ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria sia dipendente da atti formali quali la registrazione o la notificazione al debitore del credito fornito come garanzia. Gli Stati membri possono tuttavia esigere l’esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi. Entro 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’opportunità di mantenere il presente paragrafo.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Fatte salve la direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (*11) e le disposizioni nazionali relative alle clausole abusive, gli Stati membri assicurano che i debitori dei crediti possano rinunciare in modo valido, per iscritto o con altro mezzo giuridicamente equivalente: i) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia; e ii) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell’utilizzo del credito come garanzia. (*11)   GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.»;" 7) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «c) crediti, tramite vendita o appropriazione e tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie garantite o estinzione delle stesse.»; b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le parti si sono accordate sulla valutazione degli strumenti finanziari e dei crediti nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.»; c) il paragrafo 3 è soppresso; 8) all’, è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Il presente articolo non si applica ai crediti.»; 9) dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 9 bis Direttiva 2008/48/CE Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 2008/48/CE».
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