Art. 9 · Certificazione

Art. 9

Certificazione

In vigore dal 6 mag 2009
Certificazione 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b). 2.   La certificazione stabilisce l’affidabilità dell’impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all’esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento. L’affidabilità dell’impresa destinataria viene valutata sulla base dei seguenti criteri: a) esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell’impresa delle restrizioni all’esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell’autorizzazione a produrre o a commercializzare prodotti per la difesa e dell’impiego di personale dirigente con esperienza; b) attività industriale pertinente nel settore dei prodotti per la difesa all’interno della Comunità, in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi; c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni; d) l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all’utilizzo finale e all’esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti; e) l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l’impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall’impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; e f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell’impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell’impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni. 3.   Il certificato contiene le seguenti informazioni: a) l’autorità competente che rilascia il certificato; b) il nome e l’indirizzo del destinatario; c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2; e d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato. Il periodo di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. 4.   I certificati possono contenere ulteriori condizioni relative: a) alla comunicazione di informazioni richieste per la verifica della conformità ai criteri di cui al paragrafo 2; b) alla sospensione o alla revoca del certificato. 5.   Le autorità competenti verificano almeno ogni tre anni la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4. 6.   Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati da un altro Stato membro a norma della presente direttiva. 7.   Se un’autorità competente di uno Stato membro constata che il titolare di un certificato stabilito nel proprio territorio non risponde più ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni di cui al paragrafo 4, adotta le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato. L’autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione. 8.   Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l’elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica nel suo sito Internet un registro centrale dei destinatari certificati dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:43:oj#art-9