Art. 8
Informazioni comunicate dai fornitori
In vigore dal 6 mag 2009
Informazioni comunicate dai fornitori
1. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di prodotti per la difesa informino i destinatari dei termini e delle condizioni della licenza di trasferimento, comprese le limitazioni, relative all’impiego finale o all’esportazione di prodotti per la difesa.
2. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori informino in tempi ragionevoli le autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio si propongono di trasferire prodotti per la difesa della loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. Gli Stati membri possono determinare le informazioni supplementari eventualmente richieste in merito ai prodotti per la difesa trasferiti usufruendo di una licenza generale di trasferimento.
3. Gli Stati membri garantiscono e verificano regolarmente che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Stato membro, e definiscono gli obblighi in materia d’informazione cui è subordinata l’utilizzazione della licenza generale, globale o individuale di trasferimento. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni:
a)
la descrizione del materiale per la difesa e il suo riferimento in conformità dell’allegato;
b)
la quantità e il valore del materiale per la difesa;
c)
le date del trasferimento;
d)
il nome e l’indirizzo del fornitore e del destinatario;
e)
l’impiego finale e l’utilizzatore finale del materiale per la difesa, se noti; e
f)
la prova che il destinatario dei prodotti per la difesa in questione è stato informato della restrizione all’esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento.
4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori conservino i registri di cui al paragrafo 3 per un periodo almeno equivalente a quello previsto nella legislazione nazionale pertinente in vigore nello Stato membro in questione per quanto concerne gli obblighi degli operatori economici in materia di conservazione dei registri, ed in ogni caso per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. I registri sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio il fornitore ha trasferito i prodotti per la difesa.
Storico versioni
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