Art. 7 · Licenze individuali di trasferimento

Art. 7

Licenze individuali di trasferimento

In vigore dal 6 mag 2009
Licenze individuali di trasferimento Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, licenze individuali di trasferimento, che autorizzano il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti per la difesa, da trasmettere a un destinatario in una o più spedizioni quando: a) la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento; b) è necessario per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri o per tutelare l’ordine pubblico; c) è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri; o d) uno Stato membro ha serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza globale di trasferimento.
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