Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 6 mag 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «prodotto per la difesa»: ogni prodotto figurante nell’elenco di cui all’allegato; 2) «trasferimento»: qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore ad un destinatario situato in un altro Stato membro; 3) «fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento; 4) «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento; 5) «licenza di trasferimento»: un’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti per la difesa ad un destinatario situato in un altro Stato membro; 6) «licenza di esportazione»: un’autorizzazione a fornire prodotti per la difesa ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo; 7) «attraversamento»: il trasporto di prodotti per la difesa attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione.
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