Art. 3
Definizioni
In vigore dal 6 mag 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1)
«prodotto per la difesa»: ogni prodotto figurante nell’elenco di cui all’allegato;
2)
«trasferimento»: qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore ad un destinatario situato in un altro Stato membro;
3)
«fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;
4)
«destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
5)
«licenza di trasferimento»: un’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti per la difesa ad un destinatario situato in un altro Stato membro;
6)
«licenza di esportazione»: un’autorizzazione a fornire prodotti per la difesa ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;
7)
«attraversamento»: il trasporto di prodotti per la difesa attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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