Art. 15 · Misure di salvaguardia

Art. 15

Misure di salvaguardia

In vigore dal 6 mag 2009
Misure di salvaguardia 1.   Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista il serio rischio che un destinatario certificato a norma dell’ in un altro Stato membro non rispetterà una delle condizioni allegate alla licenza generale di trasferimento, ovvero se ritiene che l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano essere pregiudicati, esso ne informa tale altro Stato membro e chiede una verifica della situazione. 2.   Qualora i dubbi di cui al paragrafo 1 persistano, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza può sospendere provvisoriamente gli effetti della sua licenza generale di trasferimento nei riguardi dei destinatari in questione. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia. Lo Stato membro che ha adottato tale misura può decidere di revocarla qualora non la ritenga più giustificata.
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