Art. 11 · Procedure doganali

Art. 11

Procedure doganali

In vigore dal 6 mag 2009
Procedure doganali 1.   Gli Stati membri garantiscono che l’esportatore, nell’espletare le formalità richieste per l’esportazione di prodotti per la difesa presso l’ufficio doganale competente a trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione. 2.   Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10), uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l’operazione di esportazione dal suo territorio dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che: a) informazioni pertinenti non siano state prese in considerazione all’atto del rilascio della licenza di esportazione; ovvero b) le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all’esportazione di prodotti per la difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali. 4.   Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
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