Art. 10
Limitazioni all’esportazione
In vigore dal 6 mag 2009
Limitazioni all’esportazione
Gli Stati membri garantiscono che i destinatari di prodotti per la difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, dichiarino alle proprie autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti, ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento, siano soggetti a limitazioni all’esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni, incluso, se del caso, l’ottenimento del necessario consenso dello Stato membro di origine.
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