Art. 6 · Trattamento dei risultati della raccolta di dati

Art. 6

Trattamento dei risultati della raccolta di dati

In vigore dal 6 mag 2009
Trattamento dei risultati della raccolta di dati Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all’, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di accuratezza di cui all’.
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